PEC e Giustizia Stradale

Proposta di Legge di Iniziativa Popolare
PEC e Giustizia Stradale: una proposta per fermare gli abusi, non i cittadini
Riforma del sistema sanzionatorio: notifiche certe, niente rincari, fermo amministrativo come misura equa
Presentata per l’esame del Parlamento e per l’attenzione delle competenti Autorità istituzionali e dell’opinione pubblica.
Premessa
Nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e certezza del diritto, si propone una riforma dell’attuale sistema di notificazione e riscossione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. L’attuale modello, basato prevalentemente su notifiche cartacee, introduce ritardi e disguidi che spesso si traducono in una moltiplicazione automatica degli importi dovuti, colpendo in modo sproporzionato cittadini ignari o in buona fede. Tale meccanismo, oltre a generare sfiducia istituzionale, sembra configurarsi di fatto come una modalità di finanziamento strutturale per molti Enti Locali.
Finalità della proposta
La presente iniziativa legislativa intende:

  • garantire l’effettiva conoscenza delle violazioni da parte del trasgressore;
  • impedire che l’importo originario delle sanzioni venga moltiplicato da meccanismi burocratici;
  • responsabilizzare i cittadini con strumenti rapidi, moderni e non vessatori.
    Formula introduttiva
    È promulgata la seguente legge:
    Art. 1 – Obbligo di PEC per ogni veicolo
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, ogni veicolo a motore iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico deve essere associato a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato esclusivamente al proprietario del veicolo.
  2. L’obbligo di comunicazione o aggiornamento dell’indirizzo PEC si attua in occasione:
    a) dell’immatricolazione del veicolo;
    b) del trasferimento di proprietà;
    c) della revisione periodica obbligatoria.
    Art. 2 – Notifica esclusiva via PEC delle sanzioni
  3. Le violazioni accertate ai sensi del Codice della Strada sono notificate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo associato al veicolo.
  4. La notifica ha pieno valore legale e produce effetti dal momento della consegna nel sistema PEC del destinatario.
  5. Le notifiche cartacee sono consentite esclusivamente nei casi documentati di impossibilità tecnica di invio o ricezione tramite PEC.
    Art. 3 – Fermo amministrativo in luogo degli aumenti sanzionatori
  6. Trascorsi 15 giorni dalla notifica senza che il pagamento della sanzione sia stato effettuato, l’ente accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo, che comporta il divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale.
  7. Il fermo amministrativo è notificato tramite PEC e comunicato al Pubblico Registro Automobilistico.
  8. Il fermo è revocato immediatamente all’atto del pagamento della sanzione senza applicazione di interessi, aggravi o ulteriori oneri.
    Art. 4 – Piattaforma integrata e accesso civico
  9. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia Digitale, istituisce una piattaforma nazionale per la gestione:
    a) delle PEC associate ai veicoli;
    b) delle notifiche inviate;
    c) dello stato di fermo amministrativo dei veicoli.
  10. Ogni cittadino può accedere alla piattaforma mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) per consultare la situazione del proprio veicolo.
    Art. 5 – Clausola di salvaguardia
  11. In fase transitoria, e fino al 31 dicembre 2027, è consentito adempiere all’obbligo di cui all’articolo 1 mediante l’utilizzo del domicilio digitale registrato nel sistema INAD.
    Art. 6 – Entrata in vigore
    La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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